Art. 1.

      1. Il comma 7 dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

      «7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite al giudice amministrativo. Tutte le controversie di cui al presente comma, si prescrivono, comunque, entro i termini stabiliti dall'articolo 2946 del codice civile».